Domande frequenti

Qui puoi consultare le domande frequenti del canale di segnalazione anonimo di REBOS OLEODINAMICA SRL

Chi può essere oggetto di una segnalazione?

Chiunque (sia persone fisiche, sia persone giuridiche).

Chi può segnalare una violazione?

I segnalanti sono persone fisiche che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Questi possono essere ad es. Tutti i lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, amministratori e soci...

Cosa deve contenere la segnalazione?



 È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire una corretta istruttoria sui fatti.

In particolare è necessario che risultino chiare:

·          l’identità del segnalante e la qualifica ricoperta all’interno dell’azienda  (tale informazione è indispensabile per poter qualificare il segnalante come Whistleblower)

·          le circostanze di  tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto  oggetto della segnalazione

·          la  descrizione dettagliata  della violazione

·          le generalità o altri elementi che consentano di  identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Importante :  non potranno essere prese in considerazione le segnalazioni estranee alla sfera di competenza dell’azienda.

 

Cosa non si può segnalare?

Non sono segnalabili o denunciabili:

·          le notizie palesemente prive di fondamento

·          le informazioni che sono già di dominio pubblico

·          le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (ad es.: voci di corridoio)

·          le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad es.: le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore)

Cosa si intende per whistleblowing?

Il whistleblowing è la segnalazione di atti e omissioni vietati dalla legge di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (ad es. reati penali, corruzione ...).

Il ricevente della segnalazione vede chi ha fatto la segnalazione?

No, il responsabile del whistleblowing riceve la segnalazione in forma criptata. Tuttavia, il segnalante ha la possibilità di fornire informazioni personali all'interno della segnalazione telematica.

Quali sono le responsabilità del Whistleblower?

In caso di segnalazioni infondate e contraddistinte da dolo e/o colpa grave, il whistleblower sarà soggetto a provvedimenti sanzionatori secondo quanto stabilito dalla legge. Questo perché la mancanza di elementi precisi e circostanziali caratterizzata da un chiaro intento diffamatorio o calunnioso risulta impregiudicata agli occhi della giurisprudenza. In tal modo, il segnalante resta comunque soggetto alla responsabilità penale e disciplinare per quanto riguarda dichiarazioni assimilabili a calunnie e diffamazioni in base a quanto stabilito dal Codice civile (articolo 2043) e dal Codice penale.

Quali violazioni possono essere segnalate?

Sono oggetto di segnalazione le informazioni (compresi i fondati sospetti) sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Rebos Oleodinamica srl. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

In particolare sono oggetto di segnalazione le informazioni riguardanti:

-           Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

-           Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

-           atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

-           atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

-           atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Importante: il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica, pertanto la segnalazione non può riguardare lamentele o rivendicazioni di carattere personale.